Informiamo che l’ Agenzia delle Entrate , con la risposta n. 954-25/2017 all’istanza di consulenza giuridica presentata dalla Cipag, ha chiarito che è ammessa la deduzione del contributo integrativo minimo – che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) – nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero.
Si esclude invece la deducibilità per i contributi integrativi richiesti a seguito di controlli fiscali che rettificano in aumento i volumi d’affari IVA.
IL PRESIDENTE
f.to (geom. Maurizio Carlino)